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Corso di ultrasonologia specialistica
Norme sul divieto di utilizzo e di detenzione di esche o di bocconi avvelenati.
MASTER DI 2o LIVELLO IN ULTRASONOLOGIA SPECIALISTICA
L'Alma Mater Studiorum - Universita' di Bologna (www.unibo.it) e la Societa' Italiana di Ultrasonologia in Medicina e Biologia
(www.siumb.it) hanno il piacere di presentare una nuova iniziativa culturale e didattica di formazione post-laurea finalizzata alla creazione
di un Medico Veterinario diplomato in Ultrasonologia specialistica in Medicina Veterinaria dei piccoli animali.
Il percorso formativo si realizzera' attraverso l'attivazione di un Master universitario di secondo livello di durata biennale con il supporto
scientifico, didattico e logistico del Dipartimento di Scienze Mediche Veterinarie della Facolta' di Medicina Veterinaria di Bologna
(www.vet.unibo.it), di docenti italiani e stranieri, di esperti del settore, della Societa' Italiana di Ultrasonologia in Medicina e Biologia ed il
supporto amministrativo ed organizzativo della Fondazione Alma Mater (www.fondazionealmamater.unibo.it).
Il Master, riservato a Laureati in Medicina Veterinaria iscritti all'Ordine professionale, si svolgera' durante gli anni accademici 2011-2012 e
2012-2013 a partire da febbraio 2012 presso l'Universita' di Bologna, e' a numero chiuso e limitato a 20 persone. Il numero minimo di iscritti
per l'attivazione del Master e' stato fissato a 16 Studenti. Il contributo richiesto ai partecipanti e' di 6.300,00 euro, ridotti a 6.000,00 euro per
i Soci Siumb in regola con il pagamento della quota associativa. L'Universita' di Bologna, in accordo con la Fondazione Alma Mater,
UniCredit Banca e UniCredit Family Financing Bank offre la possibilita' di accedere a prestiti fiduciari "UniCredit ad honorem” di importo
totale massimo di 8.500,00 euro.
L'ammissione al Master sara' condizionata dal giudizio positivo di un esame di concorso per titoli (voto di Laurea, titoli formativi,
svolgimento di attivita' clinica, attivita' scientifica, pubblicazioni e comunicazioni inerenti l'argomento del Master), di una prova scritta con
domande a risposta multipla (argomenti di medicina interna, di diagnostica per immagini generale, di ultrasonologia e di ecoDoppler) e di un
colloquio motivazionale.
L'erogazione della didattica, con un numero complessivo di 60 CFU (crediti formativi universitari), si svolgera' con lezioni teoriche,
seminari, esercitazioni pratiche guidate a piccoli gruppi ed individuali (37 CFU) durante incontri mensili della durata di circa tre giorni. Lo
svolgimento degli stage e clinical training (20 CFU con 500 ore totali di lavoro individuale) si svolgeranno con 12 rotazioni settimanali
presso la sede di Bologna e le sedi decentrate di lavoro dei singoli docenti ed esperti. A completamento del percorso formativo si svolgera'
un esame finale scritto con domande a risposta multipla, un esame pratico (ecografia su soggetto sano o ammalato) ed orale con
presentazione di una tesi (3 CFU).
Ulteriori informazioni sugli obiettivi formativi, sul programma didattico, sui requisiti per l'ammissione e sulle procedure di immatricolazione
saranno consultabili sul bando che uscira' a settembre 2011 (http://www.unibo.it/Portale/Offerta+formativa/Master/).
abbiamo il piacere di informarVi che nei giorni 2-3 Dicembre 2011 presso la Facolta' di Medicina Veterinaria di Ozzano dell' Emilia (BO), si terra' il Corso Endoscopia Flessibile e Rigida dell'Apparato Digerente, Respiratorio e Genitale nei Piccoli Animali organizzato dal Professor Marco Pietra della Facolta' di Medicina Veterinaria, Alma Mater Studiorum - Universita' di Bologna.
A nome della Segreteria Scientifica Vi chiediamo gentilmente la possibilita' di pubblicare a titolo gratuito l' annuncio del Corso, di cui inviamo in allegato il programma scientifico, sul vostro sito nella sezione dedicata ai congressi.
Rimaniamo a disposizione per ulteriori informazioni in merito ed in attesa di un gentile riscontro, cogliamo l'occasione per porgere distinti saluti.
Nicola Dallatana
Si portano a conoscenza degli iscritti la seguente ordinanza che comporta obblighi da parte del medico veterinario:
Ordinanza contingibile ed urgente concernente la tutela dell'incolumita' pubblica dall'aggressione dei cani.
IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI
Visto il Regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;
Visto l`articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
Visto l'articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112;
Visto l`articolo 10 della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, approvata a Strasburgo il 13 novembre 1987, firmata anche dall`Italia;
Vista la legge 14 agosto 1991, n. 281, concernente "Legge quadro in materia di animali d`affezione e prevenzione del randagismo",
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 febbraio 2003, concernente "Recepimento dell'accordo tra il Ministro della salute, le regioni e le province autonome di Trento e del 6 febbraio 2003, recante disposizioni in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy ", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 4 marzo 2003;
Visti gli articoli 650 e 727 del codice penale;
Vista l'Ordinanza del Ministro della Salute del 14 gennaio 2008, concernente "Tutela dell'incolumita' pubblica dall'aggressione dei cani", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 23 del 28 gennaio 2008;
Ritenuto di dover sostituire detta Ordinanza eliminando l'allegato A in quanto non solo non ha ridotto gli episodi di aggressione ma, come confermato dalla letteratura scientifica di Medicina Veterinaria, non e' possibile stabilire il rischio di una maggiore aggressivita' di un cane sulla base dell'appartenenza ad una razza o ai suoi incroci;
Ritenuta la necessita' e l`urgenza di mantenere, in attesa dell'emanazione di una disciplina normativa organica in materia, disposizioni cautelari a tutela dell' incolumita' pubblica;
Vista la sentenza della III sezione penale della Corte di Cassazione n. 15061 del 13 aprile 2007, con la quale la Suprema Corte ha ritenuto che l'uso del collare di tipo elettrico, quale "congegno che causa al cane una inutile e sadica sofferenza", rientra nella previsione di cui all' articolo 727 del codice penale che vieta il maltrattamento degli animali ora art. 544 ter;
Visto il decreto ministeriale 23 maggio 2008 recante "Delega delle attribuzioni del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, per taluni atti di competenza dell'Amministrazione al Sottosegretario di Stato On.le Francesca Martini", registrato alla Corte dei Conti il 10 giugno 2008, registro n. 4, foglio n.27.
Ordina:
Art. 1.
1 Il proprietario di un cane e' sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dell'animale e risponde, sia civilmente che penalmente, dei danni o lesioni a persone, animali e cose provocati dall'animale stesso.
2. Chiunque, a qualsiasi titolo, accetti di detenere un cane non di sua proprieta' ne assume la responsabilita' per il relativo periodo.
3. Ai fini della prevenzione dei danni o lesioni a persone, animali o cose il proprietario e il detentore di un cane devono adottare le seguenti misure:
a. utilizzare sempre il guinzaglio ad una misura non superiore a mt. 1,50 durante la conduzione dell'animale nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico, fatte salve le aree per cani individuate dai comuni;
b. portare con se' una museruola, rigida o morbida, da applicare al cane in caso di rischio per l'incolumita' di persone o animali o su richiesta delle Autorita' competenti;
c. affidare il cane a persone in grado di gestirlo correttamente;
d. acquisire un cane assumendo informazioni sulle sue caratteristiche fisiche ed etologiche nonche' sulle norme in vigore;
e. assicurare che il cane abbia un comportamento adeguato alle specifiche esigenze di convivenza con persone e animali rispetto al contesto in cui vive.
4. Vengono istituiti percorsi formativi per i proprietari di cani con rilascio di specifica attestazione denominata patentino. Detti percorsi sono organizzati da parte dei Comuni congiuntamente con le Aziende Sanitarie Locali, in collaborazione con gli Ordini professionali dei Medici Veterinari, le Facolta' di Medicina Veterinaria, le Associazioni Veterinarie e le Associazioni di protezione degli animali.
5. Detti percorsi formativi sono da considerarsi obbligatori per i proprietari di cani impegnativi. I Comuni in collaborazione con i Servizi Veterinari, sulla base dell'Anagrafe canina regionale, decidono nell'ambito del loro compito di tutela dell'incolumita' pubblica quali proprietari di cani chiamare ad assolvere a tale obbligo.
6. Le spese riguardanti i percorsi formativi sono a carico del proprietario del cane.
7. Il Medico Veterinario libero professionista informa i proprietari di cani in merito alla disponibilita' dei percorsi formativi e, nell'interesse della salute pubblica, segnala ai Servizi Veterinari la presenza di cani impegnativi tra i suoi assistiti.
8.Il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali con proprio decreto, emanato entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente ordinanza, stabilisce i criteri e le linee guida per la programmazione dei corsi di cui al comma 4.
Art. 2.
1. Sono vietati:
a) l`addestramento di cani che ne esalti l'aggressivita';
b) qualsiasi operazione di selezione o di incrocio di cani con lo scopo di svilupparne l`aggressivita';
c) la sottoposizione di cani a doping, così come definito all`articolo 1, commi 2 e 3, della legge 14 dicembre 2000, n. 376;
d) gli interventi chirurgici destinati a modificare la morfologia di un cane o non finalizzati a scopi curativi, con particolare riferimento a:
1) recisione delle corde vocali;
2) taglio delle orecchie;
3) taglio della coda, fatta eccezione per i cani appartenenti alle razze canine riconosciute alla F.C.I. con caudotomia prevista dallo standard, sino all'emanazione di una legge di divieto generale specifica in materia. Il taglio della coda, ove consentito, deve essere eseguito e certificato da un medico veterinario, entro la prima settimana di vita dell'animale;
e) la vendita e la commercializzazione di cani sottoposti agli interventi chirurgici di cui alla lettera d).
2. Gli interventi chirurgici su corde vocali, orecchie e coda sono consentiti esclusivamente con finalita' curative e con modalita' conservative certificate da un medico veterinario. Il certificato veterinario segue l'animale e deve essere presentato ogniqualvolta richiesto dalle autorita' competenti.
3. Gli interventi chirurgici effettuati in violazione al presente articolo sono da considerarsi maltrattamento animale ai sensi dell'articolo 544 ter del codice penale.
4.E' fatto obbligo a chiunque conduca il cane in ambito urbano raccoglierne le feci e avere con se' strumenti idonei alla raccolta delle stesse.
Art. 3
1. Fatto salvo quanto stabilito dagli articoli 86 e 87 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954 n. 320 "Regolamento di Polizia Veterinaria", a seguito di morsicatura od aggressione i Servizi Veterinari sono tenuti ad attivare un percorso mirato all'accertamento delle condizioni psicofisiche dell'animale e della corretta gestione da parte del proprietario.
2. I Servizi Veterinari, nel caso di rilevazione di rischio potenziale elevato, in base alla gravita' delle eventuali lesioni provocate a persone, animali o cose, stabiliscono le misure di prevenzione e la necessita' di un intervento terapeutico comportamentale da parte di medici veterinari esperti in comportamento animale.
3. I Servizi Veterinari devono tenere un registro aggiornato dei cani identificati ai sensi del comma 2.
4.I proprietari dei cani inseriti nel registro di cui al comma 3 provvedono a stipulare una polizza di assicurazione di responsabilita' civile per danni contro terzi causati dal proprio cane e devono applicare sempre sia il guinzaglio che la museruola al cane quando si trova in aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico.
Art. 4
1. E` vietato possedere o detenere cani registrati ai sensi dell'articolo 3, comma 3:
a. ai delinquenti abituali o per tendenza;
b. a chi e` sottoposto a misure di prevenzione personale o a misura di sicurezza personale;
c.a chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva, per delitto non colposo contro la persona o contro il patrimonio, punibile con la reclusione superiore a due anni;
d.a chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva o decreto penale di condanna, per i reati di cui agli articoli 727, 544-ter, 544-quater, 544-quinques del codice penale e, per quelli previsti dall`art. 2 della legge 20 luglio 2004, n. 189;
e. ai minori di 18 anni, agli interdetti ed agli inabili per infermita' di mente.
Art. 5
1. La presente ordinanza non si applica ai cani in dotazione alle Forze Armate, di Polizia, di Protezione Civile e dei Vigili del Fuoco.
2. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 3, lettere a) b) e all'articolo 2, comma 4 non si applicano ai cani addestrati a sostegno delle persone diversamente abili.
3.Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 3, lettere a) e b) non si applicano ai cani a guardia e a conduzione delle greggi e ad altre tipologie di cani comunque individuate con proprio atto dalle Regioni e dai Comuni.
Art. 6
Le violazioni delle disposizioni della presente ordinanza sono sanzionate dalle competenti Autorita' secondo le disposizioni in vigore.
Art 7
La presente ordinanza, inviata alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed ha efficacia per 24 mesi a decorrere dalla predetta pubblicazione.
Roma,
p. IL MINISTRO
IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
Francesca Martini
Un altro documento del Ministero individua le sanzioni applicabili agli inadempienti:
Mancato rispetto dell`Ordinanza, le sanzioni
Violazione dell'art. 1
Omessa custodia e malgoverno di animali (art. 672 del c.p.)
Mancato rispetto dell'obbligo del guinzaglio e della museruola (art. 83 del Reg. di Polizia Veterinaria D.P.R. n. 320/1954 e successive modifiche ed integrazioni - Leggi Regionali e Ordinanze Comunali)
Violazione dell'art. 2
Addestramento all'aggressivita', selezione ed incroci finalizzati ad accrescere l'aggressivita' - Sottoposizione dei cani a doping e mutilazioni
Sanzioni previste dalle Leggi Regionali e da Ordinanze Comunali si puo' anche contestare il reato di maltrattamento (art. 544 ter c.p.)
In tutte le altre fattispecie si applicano le sanzioni previste dalle Leggi Regionali e dalle Ordinanze Comunali es. la legge della Regione Toscana prevede sanzioni amministrative pecuniarie per: abbandono delle deiezioni liquide e solide in spazi pubblici o in zone di verde pubblico
Ordinanza 18 dicembre 2008 “ Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali
Norme sul divieto di utilizzo e di detenzione di esche o di bocconi avvelenati.
(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 13 del 17 gennaio 2009)
IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI
Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto del 27 luglio 1934, n. 1256, e successive modifiche;
Visto il Regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;
Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157, art. 21, lettera u);
Vista la legge 20 luglio 2004, n. 189;
Visti gli articoli 544-bis, 544-ter, 440, 638, 650 e 674 del codice penale;
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, e successive modifiche;
Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 392, del 6 ottobre 1998;
Visto il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174;
Visto il decreto ministeriale 23 maggio 2008 recante «Delega delle attribuzioni del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, per taluni atti di competenza dell'Amministrazione, al Sottosegretario di Stato on. Francesca Martini�, registrato alla Corte dei conti il 10 giugno 2008, registro n. 4, foglio n. 27;
Considerando
il dilagare del fenomeno di uccisione di animali mediante l'utilizzo
di esche o bocconi avvelenati sia in ambito urbano, che extraurbano
nonche' le sempre piu' frequenti morti tra la fauna selvatica per
ingestione di sostanze tossiche abbandonate volontariamente
nell'ambiente, con conseguenti rilevanti danni al patrimonio
faunistico selvatico e in particolare alle specie in via di
estinzione;
Tenuto conto che la presenza di veleni e sostanze tossiche sul territorio, in particolare sotto forma di esche o bocconi, rappresenta un serio rischio per la popolazione umana e per l'ambiente, sia direttamente, in particolare per i bambini, che indirettamente, attraverso la contaminazione ambientale;
Ordina:
Art. 1.
Finalita'
1. La presenza nell'ambiente di bocconi ed esche contenenti velenio sostanze nocive costituisce un grave rischio per la salutedell'uomo, degli animali e per l'ambiente.
2. Ai fini della tutela della salute pubblica, della salvaguardia e dell'incolumita' delle persone, degli animali e dell'ambiente e' vietato a chiunque utilizzare in modo improprio, preparare, miscelare e abbandonare esche e bocconi avvelenati o contenenti sostanze tossiche o nocive, compresi vetri, plastiche e metalli; e' vietato, altresi', la detenzione, l'utilizzo e l'abbandono di qualsiasi alimento preparato in maniera tale da poter causare intossicazioni o lesioni al soggetto che lo ingerisce .
3. Il proprietario o il responsabile dell' animale deceduto a causa di esche o bocconi avvelenati deve segnalare alle Autorita' competenti.
4. Le operazioni di derattizzazione e disinfestazione, eseguite da ditte specializzate, debbono essere effettuate con modalita' tali da non nuocere in alcun modo le persone e le altre specie animali, e pubblicizzate dalle stesse ditte, tramite avvisi esposti nelle zone interessate con almeno cinque giorni lavorativi d'anticipo. La tabellazione dovra' contenere l'indicazione della presenza del veleno, gli elementi identificativi del responsabile del trattamento, la durata del trattamento e le sostanze utilizzate.
Art.
2.
Compiti del medico veterinario
1. Il medico veterinario che, sulla base di una sintomatologia conclamata, emette diagnosi di sospetto di avvelenamento o viene a conoscenza di un caso di avvelenamento di un esemplare di specie animale domestica o selvatica, deve darne immediata comunicazione al sindaco e al Servizio veterinario della Azienda sanitaria locale territorialmente competente.
2. In caso di decesso dell'animale il medico veterinario deve inviare le spoglie e ogni altro campione utile all'identificazione del veleno o della sostanza che ne ha provocato la morte all'Istituto zooprofilattico sperimentale competente per territorio, accompagnati da referto anamnestico, al fine di indirizzare la ricerca analitica. A seguito di episodi ripetuti, ascrivibili alle stesse circostanze di avvelenamento confermato dall'Istituto zooprofilattico sperimentale, il medico veterinario, ove ritenga, puo' emettere diagnosi autonoma, senza l'ausilio di ulteriori analisi di laboratorio.
Art.
3.
Istituti Zoooprofilattici Sperimentali
1. Gli Istituti zooprofilattici sperimentali devono sottoporre ad autopsia l'animale ed effettuare le opportune analisi sui campioni pervenuti o prelevati in sede autoptica.
2. L'Istituto di cui al comma 1, deve eseguire le analisi entro trenta giorni dall'arrivo del campione e comunicarne gli esiti al medico veterinario che ha inviato i campioni, al Servizio veterinario dell'Azienda sanitaria locale territorialmente competente e, qualora positivo, all' Autorita' giudiziaria.
Art.
4.
Compiti del sindaco
1. Il sindaco, a seguito della segnalazione di cui all'art. 2, comma 1, deve dare immediate disposizioni per l'apertura di una indagine, da effettuare in collaborazione con le altre Autorita' competenti.
2. Il sindaco, qualora venga accertata la violazione dell'art. 1, provvede ad attivare tutte le iniziative necessarie alla bonifica dell'area interessata.
3. Il sindaco, entro 48 ore dall'accertamento della violazione dell' art. 1, provvede, in particolare, ad individuare le modalita' di bonifica del terreno e del luogo interessato dall'avvelenamento, prevedendone la segnalazione con apposita cartellonistica, nonche' ad intensificare i controlli da parte delle Autorita' preposte.
4. Per garantire una uniforme applicazione delle attivita' previste dal presente articolo, e' attivato, presso ciascuna Prefettura, un «Tavolo di coordinamento» per la gestione degli interventi da effettuare e per il monitoraggio del fenomeno.
5. Il Tavolo di cui al comma 4, coordinato dal Prefetto o da un suo rappresentante, e' composto da un rappresentante della provincia, dai sindaci delle aree interessate e da rappresentanti dei Servizi veterinari delle Aziende sanitarie locali, del Corpo forestale dello Stato, degli Istituti zooprofilattici sperimentali competenti per territorio, delle Guardie zoofile e delle Forze di polizia locali.
Art.
5.
Obblighi per i produttori
1. I produttori di presidi medico-chirurgici, di prodotti fitosanitari e di sostanze pericolose appartenenti alle categorie dei topicidi, ratticidi, lumachicidi e nematocidi ad uso domestico, civile ed agricolo aggiungono al prodotto una sostanza amaricante che lo renda sgradevole ai bambini e agli animali non bersaglio. Nel caso in cui la forma commerciale sia «un'esca», deve essere previsto un contenitore con accesso solo all'animale bersaglio.
2. Nell' etichetta dei prodotti di cui al comma 1 devono essere indicati le modalita' d'uso e di smaltimento del prodotto stesso.
Art.
6.
Entrata in vigore
1. La presente Ordinanza, inviata alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed ha efficacia di dodici mesi a decorrere dalla predetta pubblicazione.
Roma,
18 dicembre 2008
p. Il Ministro
Il Sottosegretario di Stato
Martini
Registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2008 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi allapersona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 242
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