D.LGS.C.P.S.13
SETTEMBRE 1946, N. 233
Ricostituzione
degli Ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina
dell'esercizio delle professioni stesse.
Capo I - Degli Ordini e dei Collegi provinciali.
Art.1- In ogni provincia sono costituiti gli Ordini dei Medici-chirurghi,dei Veterinari e dei Farmacisti ed i Collegi delle ostetriche. Se il numero dei sanitari residente nella provincia sia esiguo ovvero se sussistano altre ragioni di carattere storico, topografico, sociale o demografico, l'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica, sentite le rispettive Federazioni nazionali e gli Ordini o Collegi interessati, può disporre che un Ordine o un Collegio abbia per circoscrizione due o più province finitime,designandone la sede.
Art.2-
Ciascuno degli Ordini e dei Collegi elegge in assemblea, fra gli
iscritti all'albo, a maggioranza relativa di voti ed a scrutinio
segreto, il Consiglio direttivo, che é composto di cinque
membri, se gli iscritti all'albo non superano i cento; di sette se
superano i cento, ma non i cinquecento; di nove, se superano i
cinquecento, ma non i mille e cinquecento; di quindici se superano i
mille e cinquecento.
L'assemblea é valida in prima
convocazione quando abbiano votato di persona almeno un terzo degli
iscritti, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei votanti
purché non inferiore al decimo degli iscritti e, comunque, al
doppio dei componenti il Consiglio.
Le votazioni dovranno aver
luogo in tre giorni consecutivi, dei quali uno festivo. Il
presidente,udito il parere degli scrutatori, decide sopra i reclami o
le irregolarità intorno alle operazioni elettorali, curando
che sia fatta esatta menzione nel verbale delle proteste ricevute,
dei voti contestati e delle decisioni da lui adottate. I componenti
del Consiglio durano in carica tre anni e l'assemblea per la loro
elezione deve essere convocata entro il mese di novembre dell'anno in
cui il Consiglio scade. La convocazione si effettua mediante avviso
spedito almeno dieci giorni prima a tutti gli iscritti, esclusi i
sospesi dall'esercizio della professione, per posta prioritaria, per
telefax o a mezzo di posta elettronica certificata. Della
convocazione deve essere dato altresi' avviso mediante annuncio,
entro il predetto termine, sul sito internet dell'Ordine nazionale.
E' posto a carico dell'Ordine l'onere di dare prova solo
dell'effettivo invio delle comunicazioni.*
Ogni Consiglio elegge
nel proprio seno un presidente, un vicepresidente un tesoriere ed un
segretario.
Il presidente ha la rappresentanza dell'Ordine e
Collegio, di cui convoca e presiede il Consiglio direttivo e le
assemblee degli iscritti; il vice-presidente lo sostituisce in caso
di assenza o di impedimento e disimpegna le funzioni a lui
eventualmente delegate dal presidente.
*5°comma così sostituito dall'art.2, comma 4,-sexies, D.L.14.3.2005, N. 35, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione
Art.3-
Al Consiglio direttivo di ciascun Ordine e Collegio spettano le
seguenti attribuzioni:
a) compilare e tenere l'albo dell'Ordine e
del Collegio e pubblicarlo al principio di ogni anno;
b) vigilare
alla conservazione del decoro e della indipendenza dell'Ordine e del
Collegio;
c) designare i rappresentanti dell'Ordine o Collegio
presso commissioni, enti ed organizzazioni di carattere provinciale o
comunale;
d) promuovere e favorire tutte le iniziative intese a
facilitare il progresso culturale degli iscritti;
e) dare il
proprio concorso alle autorità locali nello studio e
nell'attuazione dei provvedimenti che comunque possono interessare
l'Ordine od il Collegio;
f) esercitare il potere disciplinare nei
confronti dei sanitari liberi professionisti inscritti
nell'albo,salvo in ogni caso, le altre disposizioni di ordine
disciplinare e punitivo contenute nelle leggi e nei regolamenti in
vigore;
g)interporsi, se richiesto, nelle controversie fra
sanitario e sanitario, o fra sanitario e persona o enti a favore dei
quali il sanitario abbia prestato o presti la propria opera
professionale, per ragioni di spese, di onorari e per altre questioni
inerenti all'esercizio professionale, procurando la conciliazione
della vertenza e, in caso di non riuscito accordo, dando il suo
parere sulle controversie stesse.
Art.4-
Il Consiglio provvede all'amministrazione dei beni spettanti
all'Ordine o Collegio e propone all'approvazione dell'assemblea il
bilancio preventivo ed il conto consuntivo.
Il Consiglio, entro i
limiti strettamente necessari a coprire le spese dell'Ordine o
Collegio, stabilisce una tassa annuale, una tassa per l'iscrizione
nell'albo, nonché una tassa per il rilascio dei certificati e
dei pareri per la liquidazione degli onorari.
Art.5- Contro i provvedimenti del Consiglio direttivo per le materie indicate nel secondo comma dell'art. 4 é ammesso ricorso all'assemblea degli iscritti, convocati in adunanza generale,che decide in via definitiva. Contro i provvedimenti per le materie indicate nelle lettere a) ed f) dell'art. 3 é ammesso ricorso alla Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie.
Art.6-
I Consigli direttivi possono essere sciolti quando non siano in grado
di funzionare regolarmente.
Lo scioglimento viene disposto con
decreto dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità
pubblica, sentite le rispettive Federazioni nazionali. Con lo stesso
decreto é nominata una Commissione straordinaria di tre membri
iscritti nell'albo della provincia. Alla Commissione competono tutte
le attribuzioni del Consiglio disciolto.
Entro tre mesi dallo
scioglimento dovrà procedersi alle nuove elezioni.
Capo II - Degli albi professionali
Art.7-
Ciascun Ordine e Collegio ha un albo permanente, in cui sono iscritti
i professionisti della rispettiva categoria, residenti nella
circoscrizione.
All'albo dei medici-chirurghi é aggiunto
l'elenco dei dentisti abilitati a continuare in via transitoria
l'esercizio della professione a norma delle disposizioni transitorie
vigenti.
Art.8- Per l'esercizio di ciascuna delle professioni sanitarie é necessaria l'iscrizione al rispettivo albo.
Art.9-
Per l'iscrizione all'albo é necessario:
a) essere cittadino
italiano;
b) avere il pieno godimento dei diritti civili;
c)
essere di buona condotta;
d) aver conseguito il titolo accademico
dato o confermato in una università o altro istituto di
istruzione superiore a ciò autorizzato ed essere abilitati
all'esercizio professionale oppure, per la categoria delle
ostetriche, avere ottenuto il diploma rilasciato dalle apposite
scuole;
e) avere la residenza o esercitare la professione nella
circoscrizione dell'ordine o collegio
Possono essere anche
iscritti all'albo gli stranieri, che abbiano conseguito il titolo di
abilitazione in Italia o all'estero, quando siano cittadini di uno
Stato con il quale il Governo italiano abbia stipulato, sulla base
della reciprocità, un accordo speciale che consenta ad essi
l'esercizio della professione in Italia, purché dimostrino di
essere di buona condotta e di avere il godimento dei diritti civili.
Art.10-
.I sanitari che siano impiegati in una pubblica amministrazione e dai
quali, secondo gli ordinamenti loro applicabili, non sia vietatolo
esercizio della libera professione, possono essere iscritti
all'albo.
Essi sono soggetti alla disciplina dell'Ordine o
Collegio, limitatamente all'esercizio della libera professione.
Art.11-
La cancellazione dall'albo é pronunziata dal Consiglio
direttivo, d'ufficio o su richiesta del Prefetto o del Procuratore
della Repubblica, nei casi:
a) di perdita, da qualunque titolo
derivata, della cittadinanza italiana o del godimento dei diritti
civili;
b) di trasferimento all'estero della residenza
dell'iscritto;
c) di trasferimento della residenza dell'iscritto
ad altra circoscrizione;
d) di rinunzia all'iscrizione;
e) di
cessazione dell'accordo previsto dal II comma dell'art. 9;
f) di
morosità nel pagamento dei contributi previsti dal presente
decreto.
La cancellazione, tranne nei casi di cui alle lettere
d)ed e), non può essere pronunziata se non dopo sentito
l'interessato.
Nel caso di cui alla lettera b) il sanitario che
eserciti all'estero la libera professione ovvero presti la sua opera
alle dipendenze di ospedali, di enti o di privati, può
mantenere, a sua richiesta, l'iscrizione all'Albo dell'Ordine o del
Collegio professionale dal quale é stato cancellato.
Capo III - Delle Federazioni nazionali
Art.12-
Gli Ordini ed i Collegi provinciali sono riuniti rispettivamente in
Federazioni nazionali con sede in Roma.
Le Federazioni sono
dirette di un Comitato centrale composto di tredici membri per le
Federazioni dei medici-chirurghi, dei veterinari e dei farmacisti; di
sette membri per le Federazioni delle ostetriche.
Ogni Comitato
Centrale elegge nel proprio seno un presidente, un vicepresidente, un
tesoriere ed un segretario.
Il Presidente ha la rappresentanza
della Federazione di cui convoca e presiede il Comitato centrale ed
il Consiglio nazionale; il vice presidente lo sostituisce in caso di
assenza o di impedimento e disimpegna le funzioni a lui eventualmente
delegate dal presidente.
Art.13-
I Comitati centrali sono eletti dai presidenti dei rispettivi Ordini
e Collegi, nell'anno successivo alla elezione dei presidenti e
Consigli degli ordini professionali, tra gli iscritti agli albi a
maggioranza relativa di voti ed a scrutinio segreto.
Ciascun
presidente dispone di un voto per ogni duecento iscritti e frazione
di duecento iscritti al rispettivo albo provinciale.
Art.14-
Il Consiglio nazionale é composto dei presidenti dei
rispettivi Ordini e Collegi.
Spetta al Consiglio nazionale
l'approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo della
rispettiva Federazione su proposta del Comitato centrale.
Il
Consiglio nazionale, su proposta del Comitato centrale, stabilisce il
contributo annuo che ciascun Ordine o Collegio deve versare in
rapporto al numero dei propri iscritti per le spese di funzionamento
della Federazione.
All'amministrazione dei beni spettanti alla
Federazione provvede il Comitato centrale.
Art.15-
Al Comitato centrale di ciascuna Federazione spettano le seguenti
attribuzioni:
a) vigilare sul piano nazionale, alla conservazione
del decoro e dell'indipendenza delle rispettive
professioni;
b)coordinare e promuovere l'attività dei
rispettivi Ordini o Collegi;
c) promuovere e favorire, sul piano
nazionale, tutte le iniziative di cui alla lettera d) dell'articolo 3
del presente decreto;
d) designare i rappresentanti della
Federazione presso commissioni, enti od organizzazioni di carattere
interprovinciale o nazionale;
e) dare il proprio concorso alle
autorità centrali nello studio e nell'attuazione dei
provvedimenti che comunque possano interessare gli Ordini ed i
Collegi;
f) dare direttive di massima per la soluzione delle
controversie di cui alla lettera g) dell'articolo 3;
g) esercitare
il potere disciplinare nei confronti dei componenti dei Consigli
direttivi degli Ordini e Collegi.
Contro i provvedimenti indicati
nella precedente lettera g) e' ammesso ricorso alla Commissione
centrale per gli esercenti le professioni sanitarie.
Art.16-
I Comitati centrali possono essere sciolti quando non siano in grado
di funzionare regolarmente.
Lo scioglimento viene disposto con
decreto dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità
pubblica, sentito il Consiglio superiore di sanità. Con lo
stesso decreto é nominata una Commissione straordinaria di
cinque membri iscritti agli alti professionali della categoria; alla
Commissione competono tutte le attribuzioni del Comitato
disciolto.
Entro tre mesi dallo scioglimento dovrà
procedersi alle nuove elezioni.
Capo IV - Della Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie
Art.17-
Presso l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica
é costituita, per i professionisti di cui al presente decreto,
una Commissione centrale, nominata con decreto del Capo dello Stato,
su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri,di concerto con
il Ministro per la grazia e giustizia, presieduta da un consigliere
di Stato e costituita da un membro del Consiglio Superiore di sanità
e da un funzionario dell'Amministrazione civile dell'interno di grado
non inferiore al 6°.
Fanno parte altresi' della
Commissione:
a) per l'esame degli affari concernenti la
professione dei medici chirurghi, un ispettore generale medico ed
otto medici chirurghi, di cui cinque effettivi etre supplenti;
b)
per l'esame degli affari concernenti la professione dei veterinari,
un ispettore generale veterinario e otto veterinari di cui cinque
effettivi e tre supplenti;
c) per l'esame degli affari concernenti
la professione dei farmacisti, un ispettore generale per il servizio
farmaceutico e otto farmacisti, di cui cinque effettivi e tre
supplenti;
d) per l'esame degli affari concernenti la professione
delle ostetriche, un ispettore generale medico e otto ostetriche, di
cui cinque effettive e tre supplenti;
e)per l'esame degli affari
concernenti la professione di odontoiatra,un ispettore generale
medico e otto odontoiatri di cui cinque effettivi e tre supplenti.
I
sanitari liberi professionisti indicati nel comma precedente sono
designati dai Comitati centrali delle rispettive Federazioni
nazionali.
Almeno tre dei componenti sopra indicati non debbono
avere la qualifica di presidente o di membro dei Comitati centrali
delle Federazioni nazionali.
I membri della Commissione centrale
rimangono in carica quattro anni e possono essere riconfermati.
Alla
segreteria della Commissione centrale e' addetto personale in
servizio presso l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità
pubblica.
Per la validità di ogni seduta occorre la
presenza di non meno di cinque membri della Commissione, compreso il
presidente; almeno tre dei membri devono appartenere alla stessa
categoria alla quale appartiene il sanitario di cui é in esame
la pratica.
In caso di impedimento o di incompatibilità dei
membri effettivi, rappresentanti le categorie sanitarie, intervengono
alle sedute i membri supplenti della stessa categoria.
Per le
questioni d'indole generale e per l'esame degli affari concernenti
tutte le professioni sanitarie, il presidente ha la facoltà di
convocare la Commissione centrale in seduta plenaria, e cioè
con l'intervento, oltre che dei componenti di cui al primo comma, dei
quattro ispettori generali edei componenti rappresentanti tutte le
categorie sanitarie.
Per lavalidità delle sedute plenarie
occorre la presenza di non meno di 18 membri della Commissione,
compreso il presidente, ed ogni professione deve essere rappresentata
da almeno tre dei membri appartenenti alla rispettiva categoria.
Art.18-
La Commissione centrale:
a) decide sui ricorsi ad essa proposti a
norma del presente decreto;
b) esercita il potere disciplinare nei
confronti dei propri membri professionisti e dei membri dei Comitati
centrali delle Federazioni nazionali.
Art.19- Avverso le decisioni della Commissione centrale é ammesso ricorso alle Sezioni unite della Corte suprema di cassazione, a norma dell'art. 362 del Codice di procedura civile.
Capo V - Disposizioni transitorie e finali
Art.20- I presidenti degli Ordini e dei Collegi ed i presidenti delle Federazioni nazionali sono membri di diritto rispettivamente dei Consigli provinciali e del Consiglio superiore di sanità.
Art.21-
Gli iscritti agli albi sono tenuti anche all'iscrizione ed al
pagamento dei relativi contributi all'Ente nazionale di previdenza ed
assistenza istituito o da istituirsi per ciascuna
categoria.L'ammontare dei contributi verrà determinato dai
competenti organi degli enti, d'accordo con il Consiglio nazionale
delle rispettive Federazioni nazionali.
Art.22-
Entro un mese dalla data di entrata in vigore del presente decreto i
prefetti, sentito l'ufficio sanitario provinciale, nomineranno per
ciascuno degli Ordini e Collegi dei sanitari della provincia una
Commissione straordinaria composta di tre membri, iscritti ai
rispettivi albi, con l'incarico di amministrare gli Ordini o Collegi
fino a quando non saranno eletti i Consigli direttivi. Tale elezione
dovrà essere compiuta non oltre il termine di due mesi dalla
data di entrata in vigore del regolamento di esecuzione del presente
decreto.
Nelle province nelle quali, per iniziativa delle autorità
locali o degli iscritti agli albi professionali, risultino gia'
costituiti, alla data di entrata in vigore del presente decreto,
iConsigli degli Ordini o Collegi, questi continueranno ad esercitare
le proprie funzioni, fino alla elezione del nuovo Consiglio direttivo
che dovrà essere compiuta non oltre il termine di due
mesidalla data di entrata in vigore del regolamento di esecuzione del
presente decreto.
Art.23- Restano fermi i provvedimenti relativi alla iscrizione ed alla cancellazione dagli albi professionali nonché i provvedimenti disciplinari a carico degli iscritti, adottati dagli organi indicati nell'art.22.
Art.24-
Entro un mese dalla data di entrata in vigore del presente
decreto,l'Alto Commissario per l'igiene e la Sanità pubblica
nominera' per ciascuna delle categorie professionali dei sanitari,
una Commissione straordinaria composta di cinque membri iscritti nei
rispettivi albi professionali con l'incarico di amministrare le
Federazioni nazionali fino a quando non saranno eletti i Comitati
centrali. Tale elezione dovrà essere compiuta non oltre il
termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento
di esecuzione del presente decreto.
Ove, per iniziativa degli
iscritti agli albi professionali, risulti gia' costituita alla data
di entrata in vigore del presente decreto, una Federazione nazionale,
il Comitato centrale di essa continuerà ad esercitare le
proprie funzioni fino alla elezione del nuovo Comitato centrale che
dovrà essere compiuta non oltre il termine di sei mesi dalla
data di entrata in vigore del regolamento di esecuzione del presente
decreto.
Art.25- L'attuale Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie é sciolta. Essa sarà ricostituita secondo le norme del presente decreto.
Art.26- Fino a quando non verrà provveduto alla ricostituzione del Consiglio superiore di sanità, in luogo del membro del Consiglio stesso, il segretario generale presso l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica fa parte della Commissione centrale di cui all'art. 17.
Art.27- Con separato provvedimento saranno emanate norme relative alla disciplina professionale dell'attività infermieristica.
Art.28- Con il regolamento di esecuzione del presente decreto, il Governo provvederà a dettare le norme relative alla elezione dei componenti dei Consigli direttivi degli Ordini e Collegi provinciali e dei Comitati centrali delle Federazioni nazionali alla tenuta degli albi, alle iscrizioni ed alle cancellazioni degli albi stessi, alla riscossione ed erogazione dei contributi, alla gestione amministrativa e contabile degli Ordini, Collegi e Federazioni, alle sanzioni ed ai procedimenti disciplinari, ai ricorsi ed alla procedura davanti alla Commissione centrale, nonché a quanto altro possa occorrere per l'applicazione del presente decreto.